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Riforma Previdenza Monti-Fornero, riduzione del trattamento pensionistico per i pubblici dipendenti



Promemoria riduzione del trattamento pensionistico per i pubblici dipendenti


Dal 1 gennaio 2012 è entrata in vigore la legge 214/11, la riforma delle pensioni Monti/Fornero, il provvedimento ha introdotto, per chi accede alla pensione anticipata prima del compimento del 62simo anno di età, la riduzione del trattamento pensionistico, la c.d. penalizzazione.
La normativa ha previsto una riduzione percentuale della pensione anticipata pari al 1% per i due anni di anticipo rispetto all’età di 62 anni, e il 2% qualora l’età anagrafica sia inferiore a 60 anni, ovviamente nel caso in cui l’età del pensionamento non sia intera la penalizzazione sarà riproporzionata al numero dei mesi.
La conversione del Dl 216/11 in legge 14/12 ha stabilito un periodo transitorio fino al 31/12/2017, per cui la penalizzazione non si applica ai lavoratori che maturano il requisito a pensione se l’anzianità contributiva deriva da prestazione di effettivo lavoro, includendo i periodi di congedo di maternità (astensione obbligatoria per maternità), servizio militare, cassa integrazione guadagni ordinaria, malattia e infortuni.
Pertanto ai pubblici dipendenti, i giorni di assenza a titolo di:
Congedo parentale (astensione facoltativa)
Permessi giornalieri legge 104/92
Permessi sindacali
Congedo straordinario biennale Dlgs 151/01 art. 42
Riscatto del titolo di studio
Distacco sindacale legge 300/70
Distacco retribuito per motivi sindacali
Il giorno di riposo per donazione sangue e emoderivati
Distacco per cariche elettive
I giorni di sciopero
incidono negativamente poiché non sono considerati come giorni di effettivo lavoro, dando così luogo, sulla quota di pensione calcolata con le regole del sistema retributivo, all’applicazione della penalizzazione.