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Contributo affitti: dalla Regione Emilia-Romagna oltre 1 milione di euro per le famiglie di Piacenza grazie ad accordo con le organizzazioni sindacali. QUI TUTTE LE INFORMAZIONI
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A seguito dell’accordo tra Regione Emilia-Romagna, CGIL-CISL-UIL e associazioni degli inquilini del luglio 2019, intesa che destinava risorse per politiche sociali per gli anni 2019-20-21 rivolte alle famiglie, il 28 ottobre 2019 la Giunta guidata da Stefano Bonaccini ha deliberato lo stanziamento per il 2019 di 13 milioni e 395.520,90 euro. Alla provincia di Piacenza spettano 1.059.966,00 euro così suddivisi: Distretto di Piacenza 758.800,00 euro, Distretto di Levante 188.651,00 euro, Distretto di Ponente 111.519,00 euro.

Queste risorse sono assegnate ai distretti socio sanitari, alle Unioni e ai Comuni della regione che dovranno emettere Bandi di raccolta delle domande dei nuclei famigliari che abbiano i requisiti riportati nella pagina successiva. La scadenza e le modalità di presentazione delle domande è fissata dai relativi bandi, ma comunque non oltre il mese di Febbraio 2020.

Per informazioni e aiuto alla presentazione della domanda rivolgersi al SUNIA di Piacenza telefonando al numero 0523 459793.

Requisiti fissati dalla delibera Regionale:

A) Cittadinanza italiana; oppure di uno Stato appartenente all’Unione europea; oppure per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;

B) Residenza nell’alloggio oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione;

C) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9); oppure titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita; oppure assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni: a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 (“equo canone”) e dalla Legge n. 359/1992 (“patti in deroga”); b) titolarità di una concessione amministrativa d’uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d’uso mensile sia almeno pari all’ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell’alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.

D) Il valore ISEE del nucleo famigliare deve essere compreso tra € 3.000,00 (valore minimo) ed € 17.154,30 (valore massimo). Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto “ordinario” per le prestazioni sociali agevolate, in corso di validità.

E) Canone mensile di affitto, comprensivo delle rivalutazioni Istat ed escluse le spese condominiali, non superiore ad € 700,00;




Casi di esclusione dal contributo Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE:

1) Essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019;

2) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per l’”emergenza abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013 e n. 1221/2015;

3) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013;

4) essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;

5) avere la titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale;

6) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo: a) la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile. b) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%; c) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento; d) il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione o di separazione consensuale o altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.