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Diritti, patronato Inca: "Esodati, dopo tre provvedimenti ancora troppi gli esclusi". Novità anche sulle "ricongiunzioni" previdenziali, alcune diventano gratuite. Al patronato tutte le infromazioni


Esodati: siamo arrivati a tre provvedimenti di legge per i lavoratori salvaguardati o esodati, ma tanti resteranno ancora esclusi.

Il primo intervento legislativo a tutela di 65.000 soggetti esodati è ormai in fase conclusiva, infatti entro la fine di febbraio il Ministro del Lavoro Fornero ha annunciato che arriveranno le prime lettere individuali di ammissione alla salvaguardia. I lavoratori interessati sono ormai esausti, mancando da parecchi mesi qualsiasi certezza sul loro futuro previdenziale.
Parte finalmente il secondo scaglione di lavoratori salvaguardati con la pubblicazione, la gazzetta ufficiale del 21 gennaio 2013, del secondo decreto, firmato l’otto ottobre 2012, ma solo in questi giorni pubblicato. La norma estende ad altri 55.000 soggetti il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità in base alle disposizioni di legge in vigore fino al 31 dicembre 2011, in pratica prima della riforma Fornero.
Di seguito si riportano i requisiti previsti dal decreto legge:
a) 40.000 lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall’attività lavorativa e collocati in mobilità, i quali maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
b) 1.600 lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (bancari, monopoli, ecc..) ma per i quali il diritto all’accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;
c) 7.400 lavoratori che, antecedentemente al 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2014;
d) 6.000 lavoratori cessati al 31 dicembre 2011 sulla base di accordi individuali o di incentivo all’esodo e che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2014.
L’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Con il decreto vengono definite le modalità di attuazione della nuova salvaguardia. In particolare, i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 non devono aver comunque ripreso attività lavorativa successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato od accreditabile alla data del 6 dicembre 2011.
I lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali non devono essersi rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa; anche i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale non devono essersi rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa.
Ad entrambe le categorie il beneficio è concesso a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle direzioni territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.
Ricordiamo inoltre che entro il 21 maggio 2013 i lavoratori che hanno sottoscritto accordi di esodo individuali o collettivi dovranno presentare la domanda di accesso ai benefici di legge, presso le competenti Direzioni Territoriali del lavoro.
Con la legge di stabilità, numero 228 del 24 dicembre 2012, approvata a fine legislatura, si estendono ulteriori diritti ad altri 10.130 esodati, rispetto ai 120mila già coperti dai precedenti provvedimenti che abbiamo commentato. Si tratta di coloro che maturano i requisiti dopo il 2011 ma che sono usciti o che stanno uscendo dal mondo del lavoro nei seguenti modi:
cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) a seguito di accordi perfezionati entro il 31 dicembre 2011 e abbiano raggiunto i requisiti per andare in pensione con le vecchie regole entro la fine della mobilità, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.
autorizzati ai versamenti volontari entro il 4 dicembre 2011, che abbiano versato almeno un contributo alla data di entrata in vigore della riforma delle pensioni, anche se hanno continuato a lavorare, purché non con contratto dipendente a tempo indeterminato e senza aver guadagnato, dopo il 4 dicembre 2011, oltre 7500 euro annui lordi: devono perfezionare il requisito per la pensione entro il 36esimo mese successivo all’entrata in vigore della Riforma (dicembre 2014).
autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità alla stessa data e che devono attendere la fine della mobilità per effettuare il primo versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti per la pensione entro fine dicembre 2014.
risolto il rapporto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi entro il 31 dicembre 2011: possono aver lavorato dopo la cessazione, guadagnando non oltre 7500 annui lordi, e devono perfezionare i requisiti per la pensione entro fine dicembre 2014.
Ci vorrà poi un decreto del ministero del Lavoro con le modalità attuative.
Ricordiamo che il Patronato INCA di Piacenza offre la propria consulenza gratuitamente a tutti i lavoratori e lavoratrici interessate, e presenta in via telematica le domande agli Enti previdenziali che la legge impone.



Ricongiunzioni gratuite, si cancella in parte una grave ingiustizia nei confronti di tanti lavoratori e lavoratrici

 

La legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2012, approvata allo scadere della legislatura, sana in parte una grave ingiustizia prevedendo la ricongiunzione gratuita della contribuzione previdenziale che era diventata onerosa con la legge 122 del 2010 (governo Berlusconi/Tremonti) perché aveva abolito la legge 322 del 1958 che consentiva di trasferire all’INPS, senza oneri, la contribuzione maturata presso altre casse previdenziali. Gli effetti più negativi della legge approvata nel 2010 li possiamo riassumere in questa scaletta:

  1. è stata abrogata la possibilità di trasferire gratuitamente la contribuzione dall’ex INPDAP all’INPS;

  2. è diventata onerosa la ricongiunzione dall’INPDAP all’INPS che prima era gratuita;

  3. è diventata molto più onerosa la ricongiunzione dall’INPS all’INPDAP.

 

L’abrogazione della legge 322 aveva reso pesantissima la posizione di tantissimi lavoratori che per avere pensioni anche minime si vedevano costretti a ricongiungere presso l’INPS tutta la contribuzione dietro pagamento di cifre iperboliche, in alcuni casi anche oltre i 100.000 euro. La legge di stabilità sana solo parzialmente questa iniquità e garantisce i precedenti diritti a coloro che sono cessati dal servizio presso un ente pubblico, entro il 30 luglio 2010.

 

La CGIL, attraverso il proprio Patronato INCA, consiglia ai lavoratori di fare un’attenta verifica dei propri diritti previdenziali in presenza di processi di mobilità, di privatizzazione o di particolare riorganizzazione delle rispettive amministrazioni.