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VADEMECUM - I rapporti di successione del patrimonio: tutto quello che occorre sapere
I rapporti di successione di conto corrente bancario

Eredi informati su C/C

Nel caso di prematura dipartita di un nostro congiunto sorge spontaneo chiedersi quali siano le modalità di successione nel patrimonio del medesimo e, in particolar modo, come operi la successione nei conti correnti bancari.


Sul punto è doveroso chiarire come la disciplina diverga a seconda che il conto corrente sia intestato unicamente al de cuius (ossia cuolui della cui eredita si tratta).
In alternativa, cointestato a soggetti terzi.
A seguito del decesso dell’intestatario unico si apre la successione del conto corrente del de cuius.
 Aperta la successione l’istituto di credito procede all’immediato “congelamento” del conto corrente: questo poiché i rapporti di conto corrente sono compresi nel patrimonio relitto e saranno trasferiti agli eredi, i quali subentrano nella titolarità del rapporto giuridico con la banca oppure nel possesso del saldo contabile maturato sul conto ai sensi dell’art. 11 del D.L. 346/90.
In tale circostanza gli eredi sono tenuti, da un lato, ad avvisare la banca della dipartita, richiedendo contestualmente certificazione attestante tutti i rapporti che il de cuius intratteneva con l’istituto di credito (libretti, titoli, polizze, ecc…); sono inoltre tenuti a restituire tutto quando detenesse il de cuius in forza del contratto di conto corrente: assegni, carte di credito, bancomat, ecc…
 Le somme presenti sul conto corrente saranno ripartite tra gli eredi solo una volta chiusa la successione.
In caso di conto corrente cointestato al defunto e ad una o più persone, congiuntamente, cadrà in successione solo la percentuale del denaro depositato nel conto di spettanza del de cuius: per esempio, se  il conto era cointestato con un'altra persona, cadrà in successione il 50% del denaro (e ciò, si ritiene, anche se l'altro cointestatario sia stato il coniuge, sia in comunione legale dei beni che in separazione dei beni).
Il rimanente 50% potrà essere liquidato all’intestatario vivente. 
Nel diverso caso di conto corrente cointestato, è però necessario effettuare un distinguo tra conto cointestato a firma congiunta e conto cointestato a firma disgiunta.
Nel caso di firma congiunta il prelievo di denaro deve essere effettuato con la firma di tutti i cointestatari: logica conseguenza è che l’istituto di credito provvederà a bloccare il conto corrente sino al momento in cui gli eredi chiuderanno la successione e decideranno in merito alla sorte dello stesso. 

Più problematica è invece la successione in caso di firma disgiunta.


In presenza di tale clausola infatti la capacità operativa del cointestatario superstite sarà caratterizzata dalla medesima ampiezza che presentava prima del decesso dell’altro cointestatario.


Difatti così come originariamente ciascun contitolare poteva disporre liberamente di tutte le somme del conto bancario, similmente il cointestatario superstite continuerà a godere di tale potere anche sulla quota astrattamente riferibile al de cuius, salvo il diritto degli eredi nuovi cointestatari al rimborso delle quote di rispettiva competenza. 

Il conto rimarrà quindi aperto e l’intestazione dovrà essere modificata sostituendo, al nome del de cuius, il nome degli eredi.


Per quanto concerne il pagamento delle spese funerarie, non tutte le banche consentono il prelievo di dette somme dal conto corrente del de cuius, nonostante siano spese che, pacificamente, devono essere detratte dal relictum in quanto sono a carico dell’eredità. 

Ad ogni modo le spese funerarie vanno ripartite tra i coeredi: l’art.752 c.c. dispone infatti che “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.